L’amministratore di condominio a Roma si occupa di:
- convocare l’assemblea di condominio e tenere il registro dei verbali di assemblea;
- riscuotere i contributi e provvedere alle spese di manutenzione delle parti comuni del condominio e regolarne l’uso e il godimento;
- assicurare l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio;
- tenere i registri di contabilità condominiale e provvedere agli adempimenti fiscali;
- redigere il rendiconto annuale della gestione e farlo approvare convocando l’assemblea.
Si devono distinguere le responsabilità dell’amministratore di condominio tra responsabilità civile e responsabilità penale. L’amministratore è responsabile a livello civile se viola gli obblighi assunti contrattualmente con il condominio, mentre è responsabile a livello penale quando ha un comportamento che costituisce un reato e quindi sanzionabile a livello penale.
La responsabilità civile dell’amministratore di condominio a Roma
Nel momento in cui l’amministratore condominiale accetta il suo ruolo nasce una responsabilità contrattuale dell’amministratore per gli obblighi assunti nei confronti del condominio. Se l’amministratore viola gli obblighi del suo ruolo (per esempio, non convocando un condominio all’assemblea condominiale), sussiste una responsabilità civile dell’amministratore. Ne deriva il dovere di risarcire il danno al danneggiato.
Il condominio che ha subito un danno da parte dell’amministratore può agire contro lo stesso mediante l’azione di responsabilità contro l’amministratore.
La responsabilità civile di un amministratore di condominio si suddivide in:
- responsabilità contrattuale: riguarda i rapporti tra privati che hanno assunto obbligazioni regolate in un contratto (secondo l’articolo 1218 del codice civile secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). Il termine di prescrizione dell’azione è di dieci anni;
- responsabilità extracontrattuale: in osservanza di norme civili che prescrivono la tenuta di determinati comportamenti (secondo l’articolo 2043 del codice civile secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.
Si parla, inoltre, di “mala gestio” dell’amministratore quando egli conduce una cattiva gestione del condominio che va dalla tenuta della contabilità alla gestione amministrativa ai rapporti con i terzi, quindi tutti gli obblighi e i doveri facenti capo all’amministratore durante la durata del suo mandato.
La mala gestio dell’amministratore di condominio rientra nella responsabilità contrattuale dello stesso alla quale possono conseguire danni di natura patrimoniale e non patrimoniale al condominio e ai condomini. In entrambi i casi il condominio o i singoli condomini possono domandare il risarcimento del danno.
La responsabilità penale dell’amministratore di condominio a Roma
L’amministratore di condominio è responsabile penalmente se:
- non osserva norme di pubblica sicurezza o norme di legge;
- non adotta le misure necessarie alla sicurezza nell’edificio condominiale;
- omette di eseguire lavori in parti dell’edificio in fase di rovina;
- omette di intervenire per evitare che si creino situazioni di pericolo;
- non ottempera ad obblighi previdenziali e assicurativi del personale impiegato nel condominio;
- si introduce nell’abitazione di un condomino contro la sua volontà commettendo il reato di violazione di domicilio;
- è responsabile di ingiuria e diffamazione;
- commette appropriazione indebita;
- commette truffa aggravata.
Nel caso si sospetti la violazione della responsabilità penale si può procedere con la denuncia o la querela del reato alla pubblica autorità.
Brandini Amministrazioni condominiali Roma e Ostia
Per maggiori informazioni sugli obblighi dell’amministratore di condominio e sulle sue responsabilità civili e penali, potete rivolgervi a Brandini Amministrazioni che da oltre 30 anni si occupa di amministrazione di condominio a Roma e a Ostia. Per maggiori informazioni, potete venire a trovarci nei nostri uffici in Via della Paranzella n. 99 ad Ostia Lido o visitare la nostra pagina di contatti.