In un condominio ci sono parti comuni che sono a disposizione di tutti i condomini e il regolamento condominiale e le delibere in assemblee di condominio ne stabiliscono l’utilizzo e il godimento.
Il singolo condomino può non solo utilizzare le parti comuni ma anche fare delle modifiche e migliorie purché vengano eseguite nel rispetto delle norme urbanistiche e del decoro dell’edificio, non venga alterata la destinazione delle parti comuni, e non ne venga pregiudicato l’uso agli altri condomini.
Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non si può esimere dal contribuire al pagamento delle spese necessarie per il corretto funzionamento e la manutenzione delle parti comuni. L’articolo 1118 del codice civile stabilisce che: “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.”
Tramite assemblea condominiale si può decidere di apportare modifiche alle parti comuni del condominio con una maggioranza di 4/5 delle quote. Sono vietate le modifiche alle parti comuni, anche se deliberate dall’assemblea, che possano compromettere la stabilità statica dell’edificio, alterare il decoro architettonico, e/o modificare l’indivisibilità degli spazi comuni.
Quali sono le parti comuni del condominio?
L’art. 1117 del codice civile distingue tra 3 categorie di parti comuni condominiali:
- parti inerenti alla struttura dell’edificio;
- locali destinati ai servizi in comune;
- impianti tecnologici e beni comuni accessori.
Struttura dell’edificio
Fanno parte di questa categoria le parti comuni senza le quali l’edificio non potrebbe esistere, quindi:
- il suolo su cui è stato edificato il fabbricato,
- le fondazioni,
- i pilastri, le murature portanti, le travi,
- le facciate,
- il tetto,
- il portone di ingresso condominiale,
- l’androne condominiale,
- il vano scale,
- il vano ascensore,
- i portici,
- il vestibolo,
- il cortile,
- il lastrico solare.
Locali destinati ai servizi in comune
In questa categoria, rientrano le aree destinate al parcheggio e i locali per i servizi in comune, quali:
- la portineria,
- il locale caldaia,
- i sottotetti destinati all’uso comune,
- l’alloggio del custode,
- la lavanderia,
- i locali adibiti a stenditoio.
Impianti tecnologici e beni comuni accessori
Rientrano in questa categoria le opere, installazioni, e manufatti destinati all’uso comune, quali:
- l’ascensore,
- la caldaia,
- i pozzi, le cisterne, e le riserve idriche,
- gli impianti centralizzati di produzione di energia, riscaldamento, condizionamento, ricezione radio televisiva e satellitare, connessione alla rete internet,
- gli impianti idrici e fognari di uso comune.
Brandini Amministrazioni condominiali Ostia
Per maggiori informazioni riguardo all’utilizzo, disposizione, e modifiche delle parti comuni del condominio potete rivolgervi a Brandini Amministrazioni. Dal nostro ufficio a Ostia Lidio, in via della Paranzella 99 offriamo servizi di amministrazione di condominio a Roma e Ostia e siamo pronti a rispondere a tutti vostri dubbi e domande.



