Parti comuni condominiali

In un condominio ci sono parti comuni che sono a disposizione di tutti i condomini e il regolamento condominiale e le delibere in assemblee di condominio ne stabiliscono l’utilizzo e il godimento.

Il singolo condomino può non solo utilizzare le parti comuni ma anche fare delle modifiche e migliorie purché vengano eseguite nel rispetto delle norme urbanistiche e del decoro dell’edificio, non venga alterata la destinazione delle parti comuni, e non ne venga pregiudicato l’uso agli altri condomini.

Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non si può esimere dal contribuire al pagamento delle spese necessarie per il corretto funzionamento e la manutenzione delle parti comuni. L’articolo 1118 del codice civile stabilisce che: “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.”

Tramite assemblea condominiale si può decidere di apportare modifiche alle parti comuni del condominio con una maggioranza di 4/5 delle quote. Sono vietate le modifiche alle parti comuni, anche se deliberate dall’assemblea, che possano compromettere la stabilità statica dell’edificio, alterare il decoro architettonico, e/o modificare l’indivisibilità degli spazi comuni.

Quali sono le parti comuni del condominio?

L’art. 1117 del codice civile distingue tra 3 categorie di parti comuni condominiali:

  1. parti inerenti alla struttura dell’edificio;
  2. locali destinati ai servizi in comune;
  3. impianti tecnologici e beni comuni accessori.

Struttura dell’edificio

Fanno parte di questa categoria le parti comuni senza le quali l’edificio non potrebbe esistere, quindi:

  • il suolo su cui è stato edificato il fabbricato,
  • le fondazioni, 
  • i pilastri, le murature portanti, le travi,
  • le facciate,
  • il tetto,
  • il portone di ingresso condominiale,
  • l’androne condominiale,
  • il vano scale,
  • il vano ascensore,
  • i portici,
  • il vestibolo,
  • il cortile,
  • il lastrico solare.

Locali destinati ai servizi in comune

In questa categoria, rientrano le aree destinate al parcheggio e i locali per i servizi in comune, quali:

  • la portineria,
  • il locale caldaia,
  • i sottotetti destinati all’uso comune,
  • l’alloggio del custode,
  • la lavanderia,
  • i locali adibiti a stenditoio.

Impianti tecnologici e beni comuni accessori

Rientrano in questa categoria le opere, installazioni, e manufatti destinati all’uso comune, quali:

  • l’ascensore,
  • la caldaia, 
  • i pozzi, le cisterne, e le riserve idriche,
  • gli impianti centralizzati di produzione di energia, riscaldamento, condizionamento, ricezione radio televisiva e satellitare, connessione alla rete internet,
  • gli impianti idrici e fognari di uso comune.

Brandini Amministrazioni condominiali Ostia

Per maggiori informazioni riguardo all’utilizzo, disposizione, e modifiche delle parti comuni del condominio potete rivolgervi a Brandini Amministrazioni. Dal nostro ufficio a Ostia Lidio, in via della Paranzella 99 offriamo servizi di amministrazione di condominio a Roma e Ostia e siamo pronti a rispondere a tutti vostri dubbi e domande.

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