Secondo l’art. 66, comma 3 disp. att. c.c., l’avviso di convocazione per l’assemblea condominiale deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione.
È responsabilità dell’amministratore mantenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale, che include i dati anagrafici e di contatto dei condomini.
Recentemente, il Tribunale di Rieti ha stabilito che i condomini sono obbligati a comunicare all’amministratore eventuali cambi di residenza. In caso contrario, le comunicazioni inviate all’indirizzo registrato si considerano valide, anche se non più attuali.
Questo significa che se un condomino non informa l’amministratore del trasferimento, non può contestare la validità delle convocazioni inviate alla vecchia residenza.
La sentenza sottolinea l’importanza della collaborazione tra condomini e amministratore per una corretta gestione condominiale.
Se un condomino non comunica il cambiamento di indirizzo, è responsabile delle conseguenze, inclusa la mancata ricezione di avvisi e convocazioni.
Dopo la riforma del 2012, è fondamentale che i condomini si attivino per aggiornare i propri dati presso l’amministratore, altrimenti rischiano di non ricevere informazioni cruciali riguardanti la gestione del condominio.