L’anagrafe condominiale

L’anagrafe condominiale è stata introdotta dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 ed è un registro obbligatorio che deve essere tenuto e conservato dall’amministratore di condominio

L’anagrafe di condominio contiene i dati dei condòmini, inseriti e aggiornati a cura dell’amministratore:

  • le generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio) di chi vive nell’appartamento, sia esso il proprietario, affittuario, usufruttuario, o erede;
  • i dati catastali di ciascuna unità immobiliare: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune;
  • ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

I condòmini devono comunicare, in forma scritta, ogni variazione dei dati all’amministratore entro sessanta giorni, come, per esempio, se l’appartamento viene venduto o affittato ad un’altra persona.

Poiché l’anagrafe condominiale è un documento del condominio, i singoli condòmini hanno il diritto di prenderne visione ed estrarne una copia. 

Quali sono gli obblighi dell’amministratore condominiale?

È compito dell’amministratore di condominio compilare e tenere sempre aggiornato il registro condominiale. La mancata tenuta di questo registro e l’omessa comunicazione del luogo in cui è conservato, costituiscono una grave inottemperanza di cui risponde l’amministratore.

È obbligo dell’amministratore condominiale comunicare ai condòmini i locali in cui è conservata l’anagrafe di condominio e i giorni e le ore in cui i condòmini, su richiesta, possono prenderne visione in modo gratuito e ottenere, previo rimborso della spesa sostenuta, copia sottoscritta della stessa.

L’amministratore invia ai condòmini una scheda finalizzata alla rilevazione dei dati da inserire nel registro. I destinatari la compilano in ogni sua parte con i dati personali e quelli che fanno riferimento all’immobile che occupano. L’amministratore condominiale usa questi dati per compilare l’anagrafe condominiale.

In caso di informazioni mancanti o incomplete, l’amministratore condominiale ha il dovere di chiedere agli inadempienti, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie. In caso di omessa o incompleta risposta, dopo trenta giorni, l’amministratore deve acquisire diversamente le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Grazie ai dati inclusi nell’anagrafe di condominio l’amministratore conosce esattamente chi e a che titolo occupa le varie unità immobiliari del condominio. 

Brandini Amministrazioni Ostia

Per maggiori informazioni sull’anagrafe condominiale, sugli obblighi dell’amministratore di condominio, sui diritti dei condòmini, e anche l’amministrazione condominiale in generale potete rivolgervi a Brandini Amministrazioni che da oltre 30 anni si occupa di amministrazioni di condominio a Roma e Ostia.

Per maggiori informazioni potete contattarci o visitare il nostro ufficio

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn
Twitter

Ultimi inseriti