All’interno del condominio sono previste spese necessarie al mantenimento degli spazi comuni. Queste spese sono a carico dei singoli condomini, divise in base alle quote millesimali di ciascuno di essi.
Una volta che le spese, siano esse ordinarie o straordinarie, sono approvate in assemblea di condominio, è responsabilità dell’amministratore di condominio raccogliere le quote da ciascun condomino.
La prescrizione delle quote di condominio varia in base al tipo di spese:
- quote condominiali dovute dal proprietario per le spese ordinarie;
- quote condominiali dovute dal proprietario per le spese straordinarie;
- quote condominiali dovute dal coinquilino in affitto.
La prescrizione per le quote condominiali dovute dal proprietario per le spese ordinarie
Per spese ordinarie si intendono le spese periodiche destinate alla gestione e al mantenimento degli spazi comuni, come la pulizia delle scale, la manutenzione dell’ascensore, lo stipendio del portiere, la luce condominiale, ecc.
Il termine di prescrizione per le quote condominiali dovute dal proprietario per le spese ordinarie è di 5 anni dalla data di delibera di approvazione della spesa e si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale o in caso di diffida che l’amministratore di condominio rivolge al condomino moroso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
L’amministratore di condominio deve agire per la riscossione entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio di bilancio al quale si riferisce il credito. In caso contrario, l’assemblea può revocargli l’incarico e agire affinché egli risarcisca il danno al condominio. Inoltre, non ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea di condominio, se l’amministratore di condominio decide di procedere per vie giudiziali per la riscossione del credito.
La prescrizione per le quote condominiali dovute dal proprietario per le spese straordinarie
Per spese straordinarie si intendono le spese per interventi straordinari, come per esempio la ristrutturazione del tetto o della facciata, la sostituzione dell’ascensore, la ricostruzione delle scale o dell’androne, ecc.
Il termine di prescrizione per le quote condominiali dovute dal proprietario per le spese straordinarie è di 10 anni.
La prescrizione per le quote condominiali dovute dal coinquilino in affitto
Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede il bene a terzi, a prescindere dal contratto d’affitto stipulato, è sempre il proprietario a dover saldare il debito per le quote di sua spettanza e il termine di prescrizione è di 5 anni per le spose ordinarie e di 10 anni per le spese straordinarie.
L’inquilino in affitto ha l’obbligo di pagare le quote condominiali relative al servizio di pulizia, fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua, e del riscaldamento, manutenzione dell’ascensore e del giardino condominiale, spurgo dei pozzi e fornitura di altri servizi comuni. Inoltre, deve pagare il 90% del servizio di portineria. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta del proprietario e il termine di prescrizione è di 2 anni da quando il proprietario ne fa richiesta.
Brandini Amministrazioni condominiali Roma Ostia
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