Il verbale di assemblea condominiale è il documento scritto e formale che riporta quanto viene deliberato in un’assemblea di condominio. È un documento obbligatorio previsto dal codice civile. In mancanza del verbale di assemblea, la delibera approvata deve ritenersi nulla.
Il verbale di assemblea di condominio deve essere trascritto sul registro dei verbali tenuto dall’amministratore di condominio. Nel caso di assenza di amministratore di condominio, o figura sostitutiva, sono i condomini stessi a occuparsi della stesura e conservazione dei verbali di assemblea.
Il verbale di assemblea deve includere le seguenti informazioni:
- data, ora e luogo in cui si è tenuta la riunione e menzione del numero della convocazione;
- numero e nome dei presenti alla convocazione, indicazione della modalità di convocazione stessa, e accertamento del raggiungimento del quorum costitutivo necessario alla sua validità;
- menzione della nomina del presidente di assemblea e del segretario verbalizzante;
- ora di inizio e di fine della riunione;
- descrizione delle attività e degli interventi dei condòmini;
- testo preciso delle delibere con analitica indicazione dei risultati delle votazioni. Sarà riportata indicazione analitica dei voti favorevoli, di quelli contrari, degli eventuali astenuti e dei nomi, cognomi e millesimi di ciascuno di questi.
La mancanza di alcune delle suddette menzioni può portare all’annullamento della delibera condominiale.
L’amministratore di condominio è responsabile per l’invio di copia integrale del verbale agli assenti dall’assemblea che hanno trenta giorni per poterlo impugnare.
Per quanto è obbligatorio conservare il verbale di assemblea condominiale?
L’obbligo di conservare il verbale di assemblea condominiale è perpetuo, secondo l’art. 1130 n. 7 c.c.
L’amministratore di condominio, o chi ne fa la funzione, ha l’obbligo di gestire e conservare il verbale di assemblea nell’apposito registro. Ha, inoltre, l’obbligo di consentirne la consultazione a tutti i condomini che lo richiedono.
L’amministratore di condominio deve conservare il verbale di assemblea condominiale per tutta la durata del suo mandato e deve poi consegnarlo al nuovo eletto al momento della cessazione del suo incarico. Nel caso l’amministratore di condominio uscente non consegni il registro dei verbali al nuovo amministratore, viene applicata una revoca giudiziale e richiesta una risarcitoria.
Brandini Amministratore condominio Ostia
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