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Distacchi di intonaco dai frontalini: il condominio non è sempre responsabile

La vicenda riguarda il distacco di frontalini dai balconi di un edificio condominiale, che ha provocato danni a un’autovettura, a un furgone e ai gazebo della corte esterna.

Il conduttore dei locali al piano terra aveva citato in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Tuttavia, il Tribunale ha dato torto all’attore, rilevando che il conduttore non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare la responsabilità del condominio.

Infatti, è emerso che i distacchi riguardavano i frontalini e i sotto-balconi degli appartamenti superiori, quindi elementi di pertinenza dei singoli condomini proprietari.

Il giudice ha precisato che per stabilire se determinati elementi architettonici, come i frontalini, appartengano alle parti comuni condominiali o ai singoli proprietari, è necessario valutare la loro funzione.

Se i frontalini hanno prevalentemente una funzione decorativa per l’intero edificio, allora sono da considerarsi parti comuni.

Al contrario, se i frontalini non assolvono a una funzione decorativa estesa all’intero condominio, ma riguardano solo il decoro delle singole unità immobiliari, essi appartengono ai rispettivi condomini proprietari dei balconi. Questi ultimi saranno quindi responsabili per eventuali danni causati dal loro distacco.

Nel caso esaminato, l’attore non ha dimostrato la funzione decorativa dei frontalini, per cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del condominio.

L’amministratore, peraltro, si era già attivato per risolvere il problema, anche oltre le sue normali competenze.

Questa sentenza chiarisce dunque che non sempre il condominio può essere ritenuto responsabile per i danni provocati dalla caduta di elementi costruttivi come i frontalini.

La responsabilità va valutata caso per caso, in base alla specifica funzione svolta da tali elementi nell’ambito dell’edificio condominiale.

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