amminsitratore di condominio ostia brandini

Palazzine A e B con tetto unico: il Tribunale boccia il condominio parziale per le spese di manutenzione

Il caso riguarda un condominio composto da due palazzine, A e B, che condividono un unico tetto.

L’assemblea condominiale aveva deliberato di ripartire le spese di rifacimento di tutti i tetti non in base ai millesimi di proprietà, ma considerando il condominio come “parziale”, ponendo quindi la spesa a carico solo dei proprietari delle unità nelle rispettive palazzine.

Alcuni condomini della palazzina A hanno però impugnato questa delibera, sostenendo che non si trattasse di un condominio parziale.

Il Tribunale, nell’accogliere il loro ricorso, ha spiegato che sulla base della struttura e della funzionalità dell’edificio, questo andava considerato come un unico condominio, e non come due distinti “condomini parziali”.

Infatti, pur essendo le due palazzine separate fisicamente, esse risultano unite da elementi comuni come l’androne, i citofoni e la centrale termica.

Inoltre, i rispettivi tetti non sono destinati a servire unicamente una parte del condominio, ma fungono da copertura per spazi comuni a entrambi i fabbricati.

La sentenza ribadisce dunque l’importanza di una corretta individuazione di ciò che è comune nell’intero condominio e di ciò che è comune solo ad alcune unità immobiliari. Solo in questo modo è possibile una gestione ordinata ed equa delle spese di manutenzione e riparazione.

L’amministratore di condominio riveste un ruolo cruciale in questo delicato compito di discernimento, dovendo garantire il rispetto dei principi dettati dalla legge e dalla giurisprudenza.

Gli strumenti a sua disposizione, come il regolamento condominiale e i criteri di ripartizione delle spese, sono fondamentali per evitare contenziosi come quello affrontato dal Tribunale di Alessandria.

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