La Videosorveglianza in un condominio

Se stai valutando di videosorvegliare il tuo condominio devi sapere che:

• per l’installazione è necessaria la delibera assembleare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio;

• Le spese di installazione e manutenzione dell’impianto, non essendovi una specifica disposizione legislativa in materia, secondo la regola generale dell’art.1123 c.c. sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa regolamentazione di condominio.

Ma le riprese sono legittime?

La corte di cassazione in una ultima sentenza stabilisce che il condominio può installare un sistema di videosorveglianza che consiste nell’uso di telecamere che devono riprendere l’area esterna al portone principale dell’edificio o le parti comuni di un edificio condominiale ma anche l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione che riprendono l’area condominiale come quella destinata al parcheggio.

La legittimità sta nel fatto che la ripresa delle parti comuni, per accertare la commissione di reati di terzi, non è un’interferenza illecita nella vita privata degli altri condòmini in quanto l’area condominiale è destinata all’uso indeterminato di persone e non riguarda il domicilio, e la privata dimora.

Di conseguenza i relativi fotogrammi, estrapolati dai filmati, sono prove legittimamente acquisite e processualmente utilizzabili. 

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, non può essere invocata la normativa sulla privacy (D.Lgs.n.196/2003) per evitare l’utilizzo in giudizio delle videoregistrazioni condominiali.

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