La responsabilità solidale del condominio per le morosità dei singoli condomini

In un condominio ci sono sempre lavori di manutenzione, riparazione e custodia di
beni comuni con conseguente spesa che origina, un debito ripartito tra i singoli
condòmini, e un credito per la ditta chiamata ad eseguire i lavori.
Il committente dei lavori non è il singolo condòmino ma il condominio con cui la ditta
ha stipulato un contratto/accordo.

Ma che cosa succede se tra i condòmini c’è chi non paga?

La norma cardine in materia di obbligazioni per i condomini è l’art 63 del c.c. per cui i
creditori non possano agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, se
non dopo aver tentato l’incasso con il condòmino moroso. È per questo motivo che
l’amministratore è tenuto a comunicare i dati dei condòmini morosi.
Il creditore del condominio munito di “titolo esecutivo” nei confronti del condominio,
quale ad esempio il decreto ingiuntivo, non ottenendo quanto dovuto dal
condominio avrà facoltà di agire e pretendere il dovuto dai condòmini morosi previa
notifica del titolo esecutivo sopra citato.

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