Il tema dei rumori molesti…….

I rumori che molestano la quiete condominiale sono molto spesso la causa del malcontento dei condomini verso il proprio amministratore. Un vicino di casa con la musica troppo alta, la condomina che cammina con scarpe inadatte dentro casa, il cane che abbaia e piagnucola se lasciato solo in casa ……portano i condomini a richiedere l’intervento dell’amministratore che quasi mai ha responsabilità e spesso non ha nemmeno gli strumenti per intervenire.   

Di fatto l’amministratore è chiamato a far rispettare il regolamento di condominio quindi, se sono previsti gli orari di riposo, può invitare i “disturbatori” ad attenersi alle regole e sempre e solo se previsto dal regolamento “multare” il condòmino in questione.

 Resta inteso che il suo intervento è previsto se i rumori coinvolgono le parti comuni dell’edificio, e non può intervenire sui singoli condòmini vietando loro in modo coercitivo le condotte contestate. 

Va inoltre ricordato che per poter essere considerato un rumore inaccettabile questo deve superare, il limite di normale tollerabilità, per cui deve essere documentato con rilevazioni fonometriche e confrontato con le tabelle previste dal secondo comma dell’art.2 del DPCM 01/03/91. Il così detto limite di normale tollerabilità terrà conto anche della continuità o occasionalità delle immissione sonore (Cass.Civ. 3440/2011).

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