Il Distacco dal riscaldamento centralizzato

Sebbene il condòmino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

La rinuncia al riscaldamento condominiale del singolo condòmino, è legittima, purché l’interessato dimostri che dal suo distacco, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, presentando apposita documentazione tecnica che attesti inoltre la condizione dell’impianto precedente all’intervento di distacco.

Il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento anche se distaccato, non può sottrarsi dal corrispondere una quota relativa alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ovvero al così detto consumo involontario ed ai costi per la manutenzione e gestione dell’impianto.

Pertanto è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condòmini distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, dato che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i distaccati possono comunque riallacciare la propria unità immobiliare.

Esiste solamente a specifica ipotesi di distacco dall’impianto comune che consente l’esenzione completa, per il condòmino distaccato, da qualunque spesa compresa quella di manutenzione straordinaria, conservazione ovvero quando il mancato allaccio non è conseguenza di volontà o rinuncia del singolo condòmino ma ci sia impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale.

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